Recedere da un contratto firmato

Recesso contrattuale: requisiti, termini e procedura. Quando è legittimo recedere e quali differenze con la risoluzione per inadempimento.

Redazione

03 dicembre 2025

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Recedere da un contratto firmato: diritti, rischi e quando serve un avvocato

Il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Questo il principio sancito dall’art. 1372 del codice civile.

Quando il rapporto contrattuale non funziona più, per un inadempimento, un ripensamento, un mutamento delle circostanze, l’ordinamento prevede strumenti specifici per liberarsi dal vincolo:

  • il Recesso, che consente di sciogliere unilateralmente il contratto quando la legge o una clausola contrattuale lo prevedono;

  • la Risoluzione per Inadempimento, che presuppone una violazione grave degli obblighi da parte dell’altra parte e produce effetti differenti.

Confondere questi due istituti, o tentare di esercitarli senza che ne ricorrano i presupposti, espone a richieste risarcitorie, perdita di caparre e contenziosi evitabili. Il presente contributo analizza quando e come è possibile sciogliersi da un contratto, e quali errori evitare.

Inquadramento Normativo

Il principio generale è sancito dall’art. 1372 del codice civile:

«Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.»

Da questo principio discende che lo scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale non è libero: può avvenire solo attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, ciascuno con presupposti e conseguenze proprie.

Il recesso — convenzionale o legale — è disciplinato dall’art. 1373 c.c., che stabilisce:

«Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.»

Per i contratti a esecuzione continuata o periodica, il recesso è ammesso anche successivamente, ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

La risoluzione per inadempimento è disciplinata dagli artt. 1453–1458 c.c. L’art. 1453 prevede:

«Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.»

La risoluzione non è automatica: presuppone un inadempimento di non scarsa importanza rispetto all’interesse del creditore (art. 1455 c.c.).

Il recesso del consumatore nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali è disciplinato dagli artt. 52–59 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che riconoscono al consumatore il diritto di recedere entro 14 giorni senza obbligo di motivazione.

A questi strumenti generali si aggiungono ipotesi specifiche previste per singoli tipi contrattuali: locazione, appalto, mandato, contratto d’opera, e altri.

Cos’è il Recesso

Il recesso è il potere di una parte di sciogliere unilateralmente il contratto, senza che sia necessario il consenso dell’altra parte né un inadempimento da parte di quest’ultima.
Non è un diritto automatico: può essere esercitato solo se previsto dal contratto o dalla legge.

Nel Recesso Convenzionale, le parti inseriscono nel contratto una clausola che attribuisce a una o a entrambe la facoltà di recedere, eventualmente dietro pagamento di un corrispettivo (caparra penitenziale, multa penitenziale).
Nel Recesso Legale, è la legge ad attribuire il diritto in casi specifici: nei contratti a tempo indeterminato (art. 1373, comma 2, c.c.), nei contratti di lavoro, locazione, mandato, e in altre ipotesi tipizzate.

Una disciplina particolare è quella del Recesso del Consumatore nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali.
Gli artt. 52–59 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) riconoscono al consumatore il diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla consegna del bene), senza obbligo di motivazione e senza penalità.
Questo diritto non si applica ai contratti conclusi tra professionisti o tra privati.

Come si esercita

Il Recesso si esercita mediante Dichiarazione Unilaterale Recettizia: deve essere comunicato all’altra parte e produce effetto dal momento in cui questa ne viene a conoscenza.
Non è richiesto il consenso del destinatario, né una motivazione, salvo che il contratto disponga diversamente.

La forma della comunicazione dipende da quanto previsto dal contratto o dalla legge. Se è prescritta una forma specifica — raccomandata A/R, PEC, atto notificato — va rispettata rigorosamente: una comunicazione inviata con modalità diverse potrebbe essere considerata inefficace. In assenza di prescrizioni formali, è comunque opportuno utilizzare un mezzo che consenta di provare la ricezione e la data.

La comunicazione dovrebbe indicare con chiarezza:

  • L’intenzione di esercitare il recesso,

  • il riferimento al contratto oggetto di scioglimento (data, parti, oggetto),

  • la fonte del diritto di recesso (clausola contrattuale o norma di legge),

  • la data dalla quale si intende far decorrere gli effetti.

Una dichiarazione generica o ambigua, che non chiarisca se si tratta di recesso, disdetta o risoluzione, può generare contestazioni sulla natura dell’atto e sui suoi effetti.

Effetti

Il recesso scioglie il vincolo contrattuale ex nunc, ossia con effetti che decorrono dal momento in cui viene esercitato, senza incidere sulle prestazioni già eseguite che restano ferme: non vi è obbligo di restituzione, salvo diversa previsione contrattuale.
Per i contratti a esecuzione continuata o periodica, il recesso non incide sulle prestazioni già rese o in corso.

Se è stata versata una caparra penitenziale (art. 1386 c.c.), la parte che recede la perde; se l’ha ricevuta, deve restituire il doppio. La caparra penitenziale rappresenta il “prezzo” del recesso: corrisposta o trattenuta, la controparte non può pretendere altro. Diverso è il caso della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), che opera in caso di inadempimento e non di recesso.

Un errore frequente è confondere il recesso con il rifiuto di eseguire il contratto.
Chi dichiara di voler recedere senza averne il diritto, perché il contratto non lo prevede e non sussiste una norma di legge, non scioglie il vincolo: commette inadempimento, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Risoluzione per Inadempimento

La Risoluzione per Inadempimento è un rimedio che presuppone una violazione grave degli obblighi contrattuali da parte dell’altra parte.
Non è una facoltà libera: può essere invocata solo se l’inadempimento è di non scarsa importanza rispetto all’interesse del creditore (art. 1455 c.c.).

Tipi di risoluzione

Risoluzione Giudiziale (art. 1453 c.c.): la parte adempiente agisce in giudizio per ottenere lo scioglimento del contratto e, se del caso, il risarcimento dei danni. Il giudice valuta la gravità dell’inadempimento.

Risoluzione mediante diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.): la parte adempiente intima per iscritto alla controparte di adempiere entro un termine congruo (non inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione o giusta causa).
Se l’inadempimento persiste, il contratto si risolve automaticamente allo scadere del termine.

Risoluzione di diritto: si verifica automaticamente in tre ipotesi:

  • Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.): il contratto prevede che, in caso di specifico inadempimento, si risolva di diritto;

  • Termine essenziale (art. 1457 c.c.): il contratto fissa un termine scaduto il quale la prestazione diviene inutile per la parte interessata;

  • Diffida ad adempiere decorsa senza esito (art. 1454 c.c.).

Effetti della risoluzione

La risoluzione opera ex tunc: il contratto è considerato come mai esistito, e le parti devono restituirsi le prestazioni già eseguite (salvo che per i contratti a esecuzione continuata o periodica, dove l’effetto è limitato al futuro).
La parte che ha subito l’inadempimento può chiedere il risarcimento dei danni.

Differenze tra Recesso e Risoluzione

I due istituti si distinguono anzitutto per presupposto: il recesso richiede una clausola contrattuale o una previsione di legge, mentre la risoluzione presuppone un inadempimento grave dell’altra parte. Ne consegue che il recesso è un’iniziativa libera (se il diritto esiste), mentre la risoluzione può essere invocata solo in risposta a una violazione altrui.

Diversa è anche la procedura: il recesso si esercita con una semplice dichiarazione unilaterale; la risoluzione richiede una diffida ad adempiere, l’attivazione di una clausola risolutiva espressa o un’azione giudiziale.

Gli effetti nel tempo divergono in modo significativo. Il recesso opera ex nunc: scioglie il contratto dal momento in cui viene esercitato, lasciando ferme le prestazioni già eseguite. La risoluzione opera invece ex tunc: il contratto si considera come mai esistito, e le parti devono restituirsi quanto ricevuto (salvo che nei contratti a esecuzione continuata, dove l’effetto retroattivo è limitato).

Infine, le conseguenze economiche: chi recede perde la caparra penitenziale (o deve restituire il doppio, se l’ha ricevuta); chi ottiene la risoluzione ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Il rischio per chi agisce è basso nel recesso, se i presupposti sussistono; è alto nella risoluzione, se l’inadempimento non viene riconosciuto come grave.

AspettoRecessoRisoluzione
PresuppostoClausola contrattuale o previsione di leggeInadempimento grave della controparte
IniziativaLibera (se il diritto esiste)Solo in risposta a violazione altrui
ProceduraDichiarazione unilateraleDiffida, clausola risolutiva o azione giudiziale
Effetti nel tempoEx nunc (dal momento dell’esercizio)Ex tunc (effetto retroattivo)
Prestazioni eseguiteRestano fermeVanno restituite (salvo contratti continuati)
Conseguenze economichePerdita della caparra penitenzialeRisarcimento dei danni
Rischio per chi agisceBasso, se i presupposti sussistonoAlto, se l’inadempimento non è riconosciuto grave

Errori che Costano

Nella prassi, gli errori più frequenti derivano dalla confusione tra i due istituti o dalla fretta di agire senza verifiche.

Recedere senza averne diritto.
Chi dichiara di recedere da un contratto che non prevede il recesso, né legale né convenzionale, commette un inadempimento. L’altra parte può rifiutare lo scioglimento, pretendere l’esecuzione e chiedere i danni.

Invocare la risoluzione per un inadempimento lieve.
Se l’inadempimento non è grave, la domanda di risoluzione viene respinta. Nel frattempo, la parte che l’ha promossa potrebbe aver sospeso la propria prestazione, esponendosi a sua volta a responsabilità.

Non rispettare i termini della diffida.
La diffida ad adempiere deve indicare un termine congruo (minimo 15 giorni). Se il termine è troppo breve o la diffida è formulata in modo generico, la risoluzione non si produce e l’iniziativa può ritorcersi contro chi l’ha assunta.

Agire senza documentazione.
Prima di recedere o risolvere, è essenziale raccogliere le prove dell’inadempimento altrui o della sussistenza del diritto di recesso. Una comunicazione precipitosa, priva di fondamento documentale, indebolisce la posizione in un eventuale giudizio.

Per verificare se il contratto prevede un diritto di recesso, se l’inadempimento della controparte giustifica la risoluzione o quale procedura seguire, è possibile richiedere una consulenza personalizzata allo Studio Legale Loreggian.

In chiusura

Sciogliersi da un contratto è possibile, ma non è mai un atto libero e privo di conseguenze. Il recesso richiede una base legale o contrattuale; la risoluzione presuppone un inadempimento grave e una procedura corretta. Confondere i due istituti, o agire senza verifiche, trasforma una posizione di vantaggio in una responsabilità risarcitoria.

Per verificare quale strumento sia applicabile al proprio caso, se i presupposti sussistano e come procedere senza errori, è possibile richiedere una consulenza personalizzata allo Studio Legale.

Disclaimer: Il presente testo ha carattere meramente informativo e non costituisce parere legale. Per una consulenza specifica e conforme al caso concreto si raccomanda di rivolgersi a un avvocato regolarmente iscritto all’Ordine professionale.

Studio Legale Loreggian

DISCLAIMER

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.

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