Bocciatura per assenze

Bocciatura per assenze: come si calcola il limite del 25%, quando è possibile ottenere una deroga e quali tutele spettano agli studenti con BES e DSA.

Redazione

21 gennaio 2026

Redazione

Bocciatura per assenze: limite del 25%, deroghe e tutele per studenti BES/DSA

Premessa

La frequenza scolastica costituisce presupposto essenziale per l’ammissione allo scrutinio finale. La normativa vigente subordina la valutazione dello studente alla presenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Il superamento di tale soglia determina, in via ordinaria, l’impossibilità di procedere alla valutazione e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva.
Qualora la non ammissione allo scrutinio determini la bocciatura, è possibile verificare la presenza di vizi procedurali che consentano l’impugnazione.

L’ordinamento prevede tuttavia specifiche deroghe motivate, applicabili in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente documentate. Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), la normativa riconosce inoltre tutele rafforzate che impongono al consiglio di classe un’attenta valutazione della situazione individuale.

Il limite del 25% di assenze: fondamento normativo e modalità di calcolo

L’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 stabilisce che, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La ratio della norma è chiara: collegare la possibilità di valutazione alla presenza effettiva dello studente. Chi supera il limite del 25% di assenze non viene tecnicamente “bocciato”, ma non scrutinato — il che produce comunque l’effetto della non ammissione alla classe successiva.

Il calcolo del monte ore annuale si basa sulla formula: ore settimanali moltiplicate per il numero di settimane di lezione. Il riferimento convenzionale è di 33 settimane, salvo diversa indicazione contenuta nel PTOF dell’istituto. Alcune scuole utilizzano 34 settimane o altri criteri: è fondamentale verificare il Piano dell’Offerta Formativa specifico.

Tabella riepilogativa (su base 33 settimane):

Ore/settimanaMonte annualeLimite 25% (ore)Giorni indicativi*
2789122337
3099024841
321.05626444
361.18829750

*I giorni indicativi sono calcolati su una media di 6 ore giornaliere e hanno valore puramente orientativo. Il computo effettivo va fatto in ore.

È opportuno richiedere alla segreteria scolastica il monte ore annuale specifico applicabile al proprio corso di studi, per evitare errori di calcolo.

Cosa viene computato nel calcolo delle assenze

Ai fini del limite, vengono computate sia le assenze giustificate che quelle ingiustificate, nonché le entrate in ritardo oltre la soglia prevista dal regolamento d’istituto e le uscite anticipate. La partecipazione a scioperi studenteschi esterni può essere computata come assenza, salvo diversa indicazione del regolamento.

Non vengono invece computate — o vengono computate diversamente — le assenze per partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (uscite didattiche, progetti PON), le assemblee d’istituto regolarmente autorizzate e, generalmente, le ore non svolte per sciopero del personale scolastico.

Per le sospensioni disciplinari, la disciplina varia: la sospensione con obbligo di frequenza (attività alternative) non genera assenze computabili, mentre per la sospensione con allontanamento la prassi non è uniforme tra gli istituti. In caso di dubbio, è opportuno richiedere chiarimenti scritti alla segreteria.

Ogni istituto può prevedere criteri specifici nel proprio PTOF. Prima di qualsiasi iniziativa, è essenziale acquisirlo e consultarlo.

Come verificare il proprio conteggio

Il conteggio delle assenze è disponibile sul registro elettronico, ma va letto con attenzione: il dato indicativo è spesso espresso in giorni, mentre il computo effettivo va fatto in ore. Quando ci si avvicina alla soglia critica, è consigliabile richiedere alla segreteria il conteggio ufficiale tramite accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990, specificando: “conteggio ore di assenza effettuate nell’anno scolastico, con indicazione del monte ore totale e delle ore di frequenza residue”.

Il monitoraggio va fatto costantemente durante l’anno, non a maggio quando potrebbe essere tardi per intervenire.

Deroghe al limite di frequenza: presupposti e casistiche

L’art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009 attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di stabilire, con delibera del collegio docenti, motivate e straordinarie deroghe al limite di frequenza. Le deroghe sono ammissibili solo in presenza di circostanze eccezionali, adeguatamente documentate, e purché il consiglio di classe disponga di elementi di valutazione sufficienti.

La concessione della deroga non è automatica. Presuppone la sussistenza congiunta di tre requisiti: l’eccezionalità della situazione (circostanze straordinarie e imprevedibili, non scelte volontarie), una documentazione probatoria adeguata(certificati medici specialistici, attestazioni di enti riconosciuti — non autocertificazioni o dichiarazioni generiche), e la possibilità di valutazione (il consiglio deve disporre di elementi sufficienti per esprimere un giudizio sull’apprendimento).

Ogni istituto deve aver deliberato, nel proprio PTOF, un elenco delle casistiche che possono dar luogo a deroga. L’elenco può essere tassativo o esemplificativo, con margine di valutazione caso per caso. In caso di diniego, il consiglio di classe è tenuto a motivare la propria decisione.

Gravi motivi di salute

Rientrano in questa categoria le assenze dovute a malattie di lunga durata certificate da specialista, ricoveri ospedalieri, patologie croniche con necessità di controlli periodici, infortuni gravi con convalescenza prolungata.

La documentazione richiesta comprende certificati medici specialistici (non del medico di base generico), documentazione ospedaliera (SDO, cartelle cliniche, referti di pronto soccorso), e per le patologie croniche la certificazione della patologia con calendario delle visite o terapie. Non sono sufficienti certificati generici senza indicazione specifica della patologia e della prognosi, autocertificazioni dei genitori, o certificati prodotti tardivamente dopo lo scrutinio.
La documentazione va presentata al coordinatore di classe e al dirigente scolastico non appena possibile, e comunque prima dello scrutinio finale.

Terapie e cure programmate

Le assenze per cicli di chemioterapia, dialisi, fisioterapia intensiva prescritta da specialista, visite specialistiche ricorrenti non differibili o interventi chirurgici programmati possono giustificare la deroga, purché documentate in modo puntuale.

È necessario produrre il piano terapeutico rilasciato dal SSN o da specialista, le prescrizioni mediche con frequenza e durata delle terapie, le attestazioni di effettiva esecuzione con timbri e firme degli ambulatori, e un calendario che correli le assenze alle terapie effettivamente eseguite. Non è sufficiente un certificato generico che attesti “necessità di cure”.

Attività sportive agonistiche

La deroga può essere concessa a studenti tesserati presso federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipino a competizioni ufficiali di livello regionale, nazionale o internazionale. La documentazione richiede l’attestazione di tesseramento federale, il calendario gare con date, sedi e risultati, e la certificazione della società sportiva.

Il consiglio di classe valuta discrezionalmente se la quantità di assenze sia compatibile con la possibilità di valutazione. Se le assenze sportive impediscono una valutazione seria dell’apprendimento, la deroga può essere negata anche con documentazione completa.

Gravi motivi familiari

Possono rilevare il lutto per decesso di parente stretto, la necessità di assistenza a familiare con grave patologia invalidante certificata ai sensi della Legge 104/1992, il trasferimento della famiglia per motivi lavorativi. Questa categoria è quella in cui il consiglio di classe mantiene la maggiore discrezionalità: la deroga non è automatica come per i motivi di salute.

Cosa non costituisce deroga ammissibile

Non giustificano la concessione di deroga i “motivi personali” non meglio specificati, le vacanze durante il periodo scolastico, il disagio psicologico non certificato clinicamente, le difficoltà organizzative familiari, le assenze strategiche per evitare verifiche, il lavoro part-time dello studente (anche se regolare), le attività di volontariato o impegni extra-scolastici.

Tutele specifiche per studenti con BES e DSA

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali o Disturbi Specifici dell’Apprendimento godono di tutele rafforzate in base alla Legge 170/2010 per i DSA, e alla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e C.M. 8/2013 per i BES.
La presenza di un Piano Didattico Personalizzato impone al consiglio di classe obblighi specifici di individualizzazione e personalizzazione, che si estendono anche alla valutazione delle assenze.

Il Piano Didattico Personalizzato

Il PDP è il documento programmatico condiviso tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari che definisce le strategie didattiche personalizzate. Contiene i dati dello studente e la tipologia di disturbo, la descrizione del funzionamento nelle diverse aree, le attività didattiche individualizzate, gli strumenti compensativi (mappe concettuali, calcolatrice, sintesi vocale), le misure dispensative (dispensa dalla lettura ad alta voce, tempi aggiuntivi), le forme di verifica personalizzate.

Il PDP non è un atto amministrativo autonomamente impugnabile, ma ha natura vincolante per la scuola. La sua efficacia giuridica si manifesta nel fatto che la scuola è obbligata ad applicare le misure ivi previste, e la violazione può costituire vizio procedurale contestabile in sede di impugnazione della bocciatura. Il PDP va redatto all’inizio dell’anno scolastico e può essere aggiornato in corso d’anno.

Assenze legate alla condizione BES/DSA

Gli studenti con DSA o BES possono necessitare di assenze per visite specialistiche di controllo, terapie riabilitative (logopedia, psicomotricità, terapia cognitivo-comportamentale), certificazioni e rivalutazioni diagnostiche, supporto psicologico specialistico.

Queste assenze possono dar luogo a deroga se le terapie sono regolarmente prescritte e documentate, se sono correlate alla condizione certificata, e se il PDP prevede — o consente di prevedere — flessibilità sulla frequenza.

La documentazione necessaria comprende la certificazione diagnostica ai sensi della L. 170/2010 rilasciata da struttura accreditata (per DSA) o relazione clinica per BES, l’attestazione di frequenza alle terapie con date, orari e tipologia di intervento, le prescrizioni mediche specialistiche, e l’eventuale indicazione nel PDP della necessità di terapie continuative.

La procedura consigliata prevede di comunicare preventivamente al coordinatore e al dirigente la necessità di assenze per terapie, richiedere l’inserimento nel PDP di una clausola di flessibilità, far verbalizzare nelle sedute del consiglio le assenze per terapie distinguendole da quelle ordinarie, e presentare tempestivamente la documentazione.

I TAR hanno riconosciuto che il consiglio di classe deve valutare con particolare attenzione le richieste di deroga provenienti da studenti BES/DSA. Non si tratta di un automatismo, ma di un obbligo di considerazione rafforzata.

Mancata applicazione del PDP

La scuola è tenuta ad applicare le misure previste nel PDP. La mancata applicazione costituisce violazione degli obblighi normativi.

Esempi di violazione:
- Verifiche somministrate senza gli strumenti compensativi previsti,
- Valutazione con criteri standard senza le personalizzazioni,
- Mancata concessione dei tempi aggiuntivi,
- Richiesta di prestazioni da cui lo studente è dispensato.

Se la bocciatura è correlata a materie in cui il PDP non è stato applicato, sussistono margini per l’impugnazione. L’onere della prova grava sulla famiglia, che deve documentare i casi di mancata applicazione. Per approfondire quando e come impugnare una bocciatura per violazione delle tutele previste, è essenziale raccogliere tempestivamente la documentazione probatoria.

È essenziale agire in corso d’anno: documentare ogni violazione con comunicazioni scritte (PEC o raccomandata) al coordinatore e al dirigente, richiedere riscontro scritto, acquisire copia dei verbali dei consigli di classe. Non attendere lo scrutinio finale.

Per una valutazione della documentazione raccolta o per verificare se sussistano gli estremi per contestare la mancata applicazione del PDP, è possibile richiedere una consulenza allo Studio Legale.

Obblighi del consiglio di classe

Per gli studenti BES/DSA, il consiglio è tenuto a una valutazione “olistica” che consideri i progressi rispetto alla situazione di partenza, l’impegno e la partecipazione, le difficoltà specifiche certificate, le assenze correlate alla condizione e documentate, l’effettiva applicazione del PDP.
In caso di diniego di deroga o di bocciatura, il consiglio deve motivare in modo specifico e analitico, dando conto della valutazione della documentazione prodotta, dell’applicazione del PDP, delle ragioni per cui la deroga non è stata concessa. Se il PDP prevede esplicitamente flessibilità sulla frequenza per terapie, la deroga dovrebbe essere concessa salvo motivazione specifica contraria.

Procedura operativa: come richiedere la deroga

La richiesta di deroga va presentata non appena si prevede il superamento del limite, e comunque almeno 15 giorni prima dello scrutinio finale. È opportuno informare il coordinatore già a marzo-aprile se si prevede di dover richiedere una deroga.

Per gli studenti BES/DSA, la strategia migliore è inserire già nel PDP, all’inizio dell’anno, la previsione di eventuali assenze per terapie con clausola di flessibilità. Questo facilita notevolmente la concessione della deroga a fine anno.

La richiesta va indirizzata al Dirigente Scolastico (e per conoscenza al coordinatore di classe), in forma scritta tramite PEC, raccomandata A/R, o consegna a mano con protocollazione. L’oggetto deve indicare: “Richiesta di deroga al limite di frequenza ex art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009”.

La documentazione da allegare varia a seconda della casistica.
Per motivi sanitari:
- Certificati specialistici,
- Cartelle cliniche,
- Prescrizioni terapeutiche,
- Attestazioni di esecuzione delle terapie.

Per studenti BES/DSA:
- Certificazione diagnostica,
- Attestazioni delle visite specialistiche con date e timbri,
- Calendario terapie,
- Copia del PDP.

Per attività sportive:
- Tesseramento federale
- Calendario gare,
- Attestazione della società.

Per motivi familiari:
- Certificato di morte,
- Certificazione L. 104/1992,
- Documentazione del trasferimento.

In ogni caso, una cronologia dettagliata delle assenze con indicazione della causale per ciascuna.

Cosa fare in caso di diniego

Se il consiglio di classe nega la deroga, è fondamentale agire rapidamente.

Il primo passo è acquisire entro 48 ore dallo scrutinio copia del verbale con la motivazione del diniego, tramite accesso agli atti. Il secondo passo è esaminare la delibera per individuare eventuali vizi: assenza totale di motivazione, motivazione generica o insufficiente, mancata valutazione della documentazione prodotta, mancato esame delle circostanze specifiche (per BES/DSA: violazione del PDP), disparità di trattamento non giustificata.

termini per l’impugnazione sono perentori e decorrono dalla pubblicazione degli esiti all’albo online della scuola. Il ricorso gerarchico al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale va proposto indicativamente entro 30 giorni (verificare le circolari regionali), è gratuito e non richiede assistenza legale obbligatoria. Il ricorso al TAR va proposto entro 60 giorni, richiede l’assistenza di un avvocato, consente di chiedere la sospensiva cautelare per l’iscrizione con riserva alla classe successiva.

Per un’analisi completa delle procedure, dei termini e delle possibilità reali di successo del ricorso contro la bocciatura, è opportuno valutare preventivamente la solidità della propria posizione.

Considerazioni conclusive

Il limite del 25% di assenze costituisce presupposto ordinario per l’ammissione allo scrutinio finale, ma l’ordinamento prevede deroghe in presenza di circostanze eccezionali documentate. La concessione non è automatica: presuppone una valutazione caso per caso da parte del consiglio di classe.

Per gli studenti con BES o DSA, il Piano Didattico Personalizzato impone alla scuola obblighi rafforzati che si estendono alla valutazione della frequenza. La mancata applicazione del PDP può costituire vizio contestabile in sede giurisdizionale.

La tempestiva presentazione della documentazione, il monitoraggio costante delle assenze e la verifica dell’applicazione del PDP rappresentano fattori determinanti per la tutela della posizione dello studente. In caso di diniego della deroga o di bocciatura ritenuta illegittima, è essenziale agire nei termini perentori previsti.

Per verificare la legittimità di un diniego di deroga, esaminare la documentazione scolastica o valutare la percorribilità di un ricorso, è possibile richiedere una Consulenza allo Studio Legale.

Disclaimer: Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica, da effettuarsi con il supporto di un avvocato iscritto all’Albo forense.

Studio Legale Loreggian

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Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.

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